Indice articoli
Articolo 18 - II Vice-Presidente.
IL Vice-Presidente, anch'egli eletto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - II Segretario e Tesoriere.
Il Segretario da esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Articolo 20 - II rendiconto.
1. II rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. II rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Articolo 21 – Anno sociale.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 22 - Patrimonio.
I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contribuii determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
Articolo 23 - Clausola compromissoria.
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale irrituale costituito secondo le regole previste dal codice civile.
Articolo 24 - Scioglimento.
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dei patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua stesse finalità fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 - Norma di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni e le norme del Codice Civile.