Statuto - Allegato A - pag. 2

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Articolo 4 - Domanda di ammissione.
     1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile.

     2. Tutti  coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno  redigere una domanda su apposito modulo

     3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione  da  parte del  Consiglio Direttivo.   L'eventuale quota  di ammissione dovrà essere versata dal socio non  appena ricevuta la comunicazione dell’accettazione della domanda di ammissione

     4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata  dall'esercente  la   potestà   legale.   L'esercente la  potestà  che sottoscrive   la   domanda   rappresenta   il   minore   a   tutti   gli   effetti   nei   confronti dell’Associazione e ne risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.


Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci.
     1. Tutti   i  soci   maggiorenni   godono,   dai   momento  dell'ammissione,   del  diritto  di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alta prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

     2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all’interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13

     3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

     4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea,  nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.


Articolo 6 - Decadenza dei soci.
     1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
          A. dimissioni volontarie;
          B. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
         C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
          D. scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

     2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera e) del precedente comma 1. rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

     3. L’associato radiato non può essere più ammesso.

     4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e o) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.